
Secondo il Protocollo addizionale di Palermo alla Convenzione ONU contro la tratta di esseri umani del dicembre 2000, per tratta si intende: il reclutamento, il trasferimento e l'accoglienza delle persone - mediante minaccia o impiego di forza e altre forme di coercizione, rapimento, inganno o abuso di potere - per finalità di sfruttamento delle stesse.
Lo sfruttamento comprende la prostituzione, le diverse modalità di abuso sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù, l'asservimento e il prelievo di organi.
Secondo Amnesty tutte queste forme di sfruttamento, e in particolare la prostituzione forzata, costituiscono una grave violazione dei diritti umani, non solo per il comportamento in sé, ma anche per le ulteriori violazioni che la tratta comporta, quali tortura, maltrattamenti, privazione della libertà, diniego di accesso alla giustizia o di tutela della salute.
Porre la questione della tratta nella prospettiva dei diritti umani - secondo Amnesty International - consente inoltre di sostenere le donne vittime di tale forma di violenza anche nel momento in cui, una volta che siano riuscite a sottrarsi alla tratta, si devono confrontare con gli attori statali e con il sistema di giustizia penale.
L'articolo 6 della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e gli articoli 34 e 35 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, infatti, obbligano gli Stati non solo a proteggere le donne e i bambini dalla tratta, ma anche a prevenire e perseguire questi abusi, nonché a garantire una effettiva riparazione delle violazioni subite.