Per giustizia internazionale si intende la garanzia di una corretta perseguibilità per alcuni fra i più gravi crimini quali: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tortura e rapimenti o sparizioni forzate.
Esistono numerose ragioni per le quali le persone vittime di questi crimini non ricevono giustizia: dalla mancanza di volontà politica di indagare il crimine e punire i responsabili, a sistemi giudiziari deboli e alla marginalizzazione delle vittime nella società.
Ne consegue che i responsabili dei crimini non siano chiamati a risponderne e che arrivino addirittura a mantenere quelle cariche nelle quali possono compiere violazioni o impedirne l’accertamento. Le vittime vengono abbandonate a sé stesse e pochi sforzi vengono dedicati ad accertare la verità o a prendere provvedimenti per garantire che tali crimini non si ripetano. In casi simili i meccanismi di giustizia internazionale possono subentrare per garantire che si indaghi correttamente sui crimini stessi, che coloro che li hanno perpetrati vengano portati davanti alla giustizia e che le vittime ricevano riparazione per il danno subito.
Istituita dallo Statuto di Roma nel 1998 ed entrata in attività nel 2002, la Corte penale internazionale (Cpi) è un tribunale permanente che indaga e persegue persone sospettate di aver commesso crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e (dal 2018) il crimine di aggressione, nei casi in cui le autorità nazionali siano incapaci o non propense ad agire in maniera indipendente. Fino ad oggi un certo numero di casi sono stati portati davanti al tribunale e al momento crimini sospetti sono indagati o esaminati dal Giudice Istruttore CPI in parecchi paesi.
Per ulteriori informazioni: https://www.icc-cpi.int/cases
È l’organo giurisdizionale principale delle Nazioni Unite, ha sede nel Palazzo della pace all’Aia, nei Paesi Bassi. Istituita dalla carta delle Nazioni Unite nel 1945, ha iniziato a operare ad aprile del 1946. Il ruolo della corte è di definire, in base al diritto internazionale, controversie giuridiche ad essa sottoposte dagli stati e di dare pareri su questioni giuridiche sottoposte dagli organi delle Nazioni Unite e da agenzie specializzate. Essa esercita una funzione giurisdizionale riguardo all’applicazione e l’interpretazione del diritto internazionale. La Corte è formata da 15 giudici, eletti, a prescindere dalla nazionalità, fra persone di alta levatura morale, che possiedano i requisiti richiesti nei rispettivi Stati per la nomina delle più alte cariche giudiziarie, o che siano giureconsulti di riconosciuta competenza.
Per ulteriori informazioni: https://www.icj-cij.org/home
Generalmente le corti miste o ibride, così definite per la compresenza di giudici nazionali e internazionali, vengono istituite per indagare e perseguire secondo la legge internazionale i crimini organizzati, in paesi che hanno attraversato crisi o conflitti. Tali tribunali sono chiamati a operare in paesi nei quali il sistema giudiziario nazionale non possiede le necessarie strutture, risorse umane, il contesto legale o l’indipendenza per rispondere con misure adeguate agli standard di giudizio equo o per affrontare la complessità e le sensibilità del contesto politico. Corti di tipo misto o ibrido sono state stabilite o proposte in alcuni paesi, fra i quali Bosnia, Cambogia e Sierra Leone.
Negli anni Novanta sono stati istituiti due tribunali ad hoc: il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, situato ad Arusha, Tanzania e il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia all’Aja, Paesi Bassi. Hanno concluso processi ed emesso condanne nei confronti, tra l’altro, dei responsabili dei genocidi verificatisi in Ruanda (1994) e in Bosnia (1995). Entrambi sono ora chiusi.
Per informazioni; https://unictr.irmct.org/; https://www.icty.org/
Sempre più le iniziative e le commissioni per il monitoraggio e la documentazione dei diritti umani hanno incluso mandati investigativi per crimini internazionali. Tali iniziative dovrebbero essere incoraggiate a collaborare fra loro e integrare i processi e le procedure criminali esistenti, ove possibile. Uno di questi meccanismi, creato nel 2016 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha l’incarico di raccogliere prove di violazioni nella guerra civile siriana e il sostegno di pratiche criminali nei tribunali nazionali, regionali e internazionali, in osservanza della legge internazionale.
La giurisdizione universale è ispirata al principio che una corte nazionale può, e in alcune circostanze deve, perseguire singoli individui per crimini compresi nella legge internazionale – quali crimini contro l’umanità, crimini di guerra, genocidio o tortura – ovunque si verifichino, a prescindere dalla nazionalità delle vittime e delle persone indiziate e basandosi sul principio che tali crimini danneggiano la comunità internazionale o l’ordine internazionale stesso, per la cui protezione i singoli stati possono prendere provvedimenti.
Si deve, nel 2021, a uno di questi tribunali, quello di Francoforte in Germania, il riconoscimento del genocidio commesso dal gruppo armato denominatosi Stato islamico ai danni della popolazione yazida nel nordovest dell’Iraq e nel nordest della Siria, avvenuto nel 2014.
Oltre a monitorare che le autorità nazionali rispettino gli impegni di garantire giustizia, verità e riparazione per le vittime, Amnesty International ha contribuito a istituire un sistema globale di giustizia internazionale atto a intervenire quando quelle autorità non agiscono, tramite, fra altre cose:
Amnesty International agisce anche per garantire un migliore accesso alla giustizia internazionale per le vittime e affinché gli altri meccanismi internazionali rispettino i diritti umani – compreso il rispetto dei diritti dei sospettati, delle vittime e dei testimoni durante l’azione.
Il lavoro di Amnesty International nell’ambito della giustizia internazionale poggia su quattro pilastri principali: giustizia, verità, piena riparazione e garanzie di non-reiterazione del crimine.
I governi dovrebbero essere portatori di giustizia, verità, pieno risarcimento e garanzia di non reiterazione. Ma allorché non possano, o non intendano farlo, la comunità internazionale deve garantire l’accountability, la garanzia di riconoscimento delle responsabilità, tramite meccanismi di giustizia internazionale.
Nessuno deve essere al di sopra della legge. Coloro che commettono i peggior crimini immaginabili non devono più potersi nascondere impunemente;