In oltre 60 anni, sono migliaia le persone che hanno contato e contano su di noi: vittime di tortura e abusi, prigionieri di coscienza, persone comuni a rischio solo per aver espresso le proprie opinioni.
Siamo un’Organizzazione fatta di persone per le persone, con un obiettivo comune: difendere i diritti umani, sempre e ovunque. Lottare contro le ingiustizie, proteggere chi ne è vittima. Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.
Fare testamento è una scelta di civile previdenza e responsabilità. Chi dispone un lascito nel proprio testamento a favore di Amnesty International sceglie prima di tutto di lasciarci in eredità i suoi valori, le idee nelle quali ha creduto e lottato per tutta la vita.
Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato (indicando giorno, mese e anno) e sottoscritto (al termine delle disposizioni) a mano dal testatore.
Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto sia dal testatore che da terzi. Se è il testatore a redigerlo di proprio pugno, è sufficiente una firma alla fine delle disposizioni.
Testamento pubblico
Il testamento pubblico è redatto dal notaio in presenza di due testimoni. Anch’esso viene conservato negli atti del notaio e reso pubblico solo dopo la dipartita del testatore.
Si, ma solo in assenza di eredi.
La legge infatti tutela l’asse ereditario e prevede l’obbligo di riservare la c.d. legittima o quota di riserva -ovverosia una quota dell’eredità o degli altri diritti di successione ad alcuni soggetti. Sono i cosiddetti legittimari, che includono non solo coniuge o soggetto unito civilmente e figli, ma anche i genitori se in vita, qualora non ci siano figli. In questi casi, e solo in questi e non anche per altri gradi di parentela, le disposizioni a favore di Amnesty dovranno tenere conto della quota loro riservata per legge.
No. Lo Stato italiano, attraverso precise disposizioni di legge, tutela i membri della cerchia familiare del testatore con una quota d’eredità definita “di riserva”.
I familiari che hanno diritto a ricevere questa quota sono: coniuge o soggetto unito civilmente, figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi, nonché, in assenza di figli, ascendenti legittimi. Colui che fa testamento, in presenza di questi familiari, deve in ogni caso riservare loro la percentuale del proprio patrimonio costituente la quota di riserva.
Non necessariamente. Dipende dal tipo di testamento scelto. Il testamento olografo, ad esempio, può essere redatto da chiunque lo desideri e sia in grado di scrivere. Sarà necessario rivolgersi al notaio nel caso si intenda o si debba redigere un testamento pubblico.
Sì, ad esclusione di coloro che al momento della redazione del testamento sono incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale. In questi casi l’atto può essere annullato su richiesta di colui che vi abbia interesse. Una persona invece che per problemi fisici non è in grado di scrivere o firmare, può fare testamento, ma soltanto nel testamento pubblico, recandosi dal notaio.
È possibile lasciare a Amnesty International beni di qualsiasi natura, immobili (case, terreni e porzioni delle stesse) o mobili (oggetti determinati, titoli, valori, liquidità, crediti), identificandoli con precisione nel testamento. In caso di beni diversi dal denaro attribuiti per testamento, Amnesty International provvederà di norma a disporne la vendita per destinare il ricavato a sostegno della propria attività in difesa dei diritti umani. Solo in casi eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, Amnesty International potrà decidere di utilizzare tali beni per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
Sì. Un altro modo per sostenerci è quello di donare il proprio premio dell’assicurazione sulla vita, poiché non fa parte del patrimonio ereditario
L’indicazione di AMNESTY INTERNATIONAL come beneficiaria della assicurazione sulla vita può essere effettuata all’atto della stipula della polizza, oppure con una successiva annotazione sulla polizza o una indicazione nel testamento. Analogamente alla disposizione testamentaria, è possibile in ogni momento modificare la designazione di AMNESTY INTERNATIONAL come beneficiaria con una successiva annotazione sulla polizza o nel testamento.
No, tutte le donazioni che avvengono attraverso un lascito nel testamento non sono soggette ad alcun tipo di imposta.
Utilizzeremo ciò che ci lascerai nel tuo testamento per le attività di difesa dei diritti umani che al momento avranno più bisogno di fondi. Potresti quindi sostenere campagne e progetti di lungo periodo, oppure azioni che devono essere intraprese nell’immediato e nel minor tempo possibile, in risposta a situazioni di particolare gravità ed emergenza.
È sufficiente indicare la sola denominazione dell’associazione: Amnesty International Sezione Italiana ODV, con il numero di codice fiscale 03 03 11 10 582. Non è invece necessario indicare anche l’attuale indirizzo della sede legale.
Sì. Tutte le informazioni in materia di lasciti o altre forme di donazione in possesso dell’Organizzazione rimarranno strettamente riservate e verrà garantita la totale privacy.
Nessun problema. Sarà sufficiente scrivere un altro testamento che revoca e annulla le disposizioni precedenti.
Per ricevere maggiori informazioni su come destinare un lascito a Amnesty International, chiamaci al numero 06 4490215, scrivici all’indirizzo lasciti@amnesty.it oppure compila e invia questo form: