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In Commissione Affari costituzionali del Senato sono in corso di esame i disegni di legge nn. 1004 e congiunti contenenti disposizioni per il contrasto agli atti di antisemitismo alcuni dei quali prevedono l’adozione della definizione operativa dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra).
Amnesty International è fortemente preoccupata rispetto all’adozione di una legge sul contrasto all’antisemitismo che rimandi alla definizione adottata dall’Ihra il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori.
Amnesty International ritiene che la definizione di antisemitismo dell’Ihra, che vieta alcune condotte descritte come “esempi contemporanei di antisemitismo”, costituisca una restrizione dell’espressione politica, protetta dal diritto internazionale dei diritti umani, e avrebbe un effetto raggelante sugli sforzi di difenderli. Sulla base degli esempi della definizione dell’Ihra, sono stati descritti come espressione dell’antisemitismo contemporaneo anche i rapporti che denunciano i crimini di apartheid di Israele nei confronti della popolazione palestinese, incluso quello di Amnesty International pubblicato nel 2022. Allo stesso modo, le accuse di antisemitismo investono le richieste di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele da parte della società civile internazionale e, più recentemente, l’attivismo contro la campagna genocidiaria israeliana a Gaza.
Le nostre preoccupazioni sono avallate da pareri legali che delineano come adottare una legge contenente disposizioni che richiamano la definizione di antisemitismo dell’Ihra rischi di porsi in contrasto con diversi principi costituzionali quali la tutela della libera manifestazione del proprio pensiero (articolo 21), della libertà accademica e di insegnamento (articolo 33), delle analoghe garanzie e tutele per cittadini di altre confessioni e minoranze in base al principio di uguaglianza (articolo 3), ma violi anche principi cardine del diritto penale democratico, ovvero il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che esige norme chiare, tassative e prevedibili.
Un altro parere legale sottolinea come una legge che introducesse nel diritto positivo italiano, in vari ambiti, disposizioni attribuenti status giuridico e conseguenze legali alla definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra, si porrebbe in contrasto con gli obblighi dell’Italia ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), in particolare per quanto riguarda il principio di legalità sancito dall’articolo 7 della CEDU, la libertà di espressione e, di conseguenza, la libertà di associazione e di riunione, tutelate dagli articoli 10 e 11 della CEDU.
Leggi il parere legale di Maria Luisa Cesoni e Jan Fermon.
Leggi la sintesi in italiano realizzata con la gentile assistenza del Prof. Nicola Perugini.