No all’adozione della definizione di antisemitismo dell’Ihra

18 Dicembre 2025

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Amnesty International Italia ha espresso profonda preoccupazione per i disegni di legge attualmente in esame in parlamento che, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la lotta contro l’antisemitismo, rinviano integralmente alla definizione operativa dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – Ihra).

L’organizzazione per i diritti umani contesta l’adozione della definizione dell’Ihra in ambito legislativo, ritenendo che vietare alcuni comportamenti indicati nei cosiddetti “esempi contemporanei di antisemitismo” possa limitare la libertà di espressione: una libertà tutelata dal diritto internazionale e anche dall’articolo 21 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto di esprimere le proprie opinioni anche quando sono scomode o impopolari.

I disegni di legge presentano inoltre seri problemi di costituzionalità, in quanto prevedono una tutela speciale per una sola comunità religiosa, senza offrire le stesse garanzie ad altre minoranze che subiscono gravi forme di discriminazione, come le persone rom, le persone migranti e quelle di fede musulmana.

Numerosi esperti di antisemitismo, studiosi dell’ebraismo e dell’Olocausto, insieme a specialisti in materia di libertà di espressione e di contrasto al razzismo, hanno contestato la definizione dell’Ihra perché rischia di limitare le critiche legittime allo stato di Israele e di indebolire, invece di rafforzare, la lotta contro l’antisemitismo. In diversi stati, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, questa definizione viene usata per qualificare come antisemite posizioni politiche critiche verso Israele, ostacolando in questo modo proteste pacifiche, forme di attivismo, ricerche delle stesse organizzazioni per i diritti umani e, in generale, il dibattito pubblico sulle politiche israeliane.

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti numerose università hanno cancellato iniziative contro l’apartheid israeliano nei confronti della popolazione palestinese e dibattiti sul boicottaggio di Israele per il timore di violare la definizione dell’Ihra. Negli Stati Uniti tale definizione è stata invocata in procedimenti giudiziari contro istituti accademici per rafforzare accuse di antisemitismo rivolte a studenti filopalestinesi. In Germania risoluzioni parlamentari sull’antisemitismo sono state utilizzate per negare finanziamenti pubblici a organizzazioni e progetti considerati incompatibili con la definizione dell’Ihra e per chiedere al governo di prevenire attività del movimento Boicottaggio, disinvestimento, sanzioni (Bds) e di iniziative affini. Per quanto nessuno stato in Europa, ad eccezione della Romania, abbia ad oggi adottato la definizione dell’Ihra in uno strumento legislativo, questa viene usata come standard regolatorio per l’azione pubblica di contrasto all’antisemitismo in alcuni stati europei.

Anche in Italia la definizione dell’Ihra costituisce la base della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e orienta il lavoro del Coordinatore nazionale incaricato, dal gennaio 2024 il generale Pasquale Angelosanto, di contrastarlo. La stessa definizione viene utilizzata per classificare gli episodi di antisemitismo raccolti dall’Osservatorio del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec). In questo contesto, sono state classificate come antisemite, ad esempio, le attività dei gruppi Bds che invocano il boicottaggio di beni israeliani, nonostante tali campagne non si fondino sull’odio razziale ma contestano l’occupazione militare, l’apartheid e gli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata.

Più recentemente il Cdec ha inquadrato come espressioni di antisemitismo ampie forme di mobilitazione della società civile contro il genocidio della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza, includendovi le proteste contro le azioni del governo israeliano e il paragone tra esperienze storiche di vittimizzazione, come quella degli ebrei durante la Shoah e quella dei palestinesi durante il genocidio in corso. Queste interpretazioni, già presenti nella citata Strategia, rendono le statistiche sull’antisemitismo inaccurate, poiché non consentono di distinguere tra atti di discriminazione nei confronti delle persone di religione ebraica e comportamenti legittimi erroneamente classificati come antisemiti. Ciò produce una rappresentazione distorta del fenomeno e ostacola l’adozione di misure realmente efficaci per contrastare l’antisemitismo.

Migliaia di persone appartenenti al mondo accademico e scientifico hanno messo in guardia dal pericolo che tale definizione rappresenta per la libertà accademica e di insegnamento. I disegni di legge in esame rischiano di mettere a tacere, anche attraverso il diritto penale, voci critiche e saperi fondamentali in numerosi ambiti di studio e negli spazi universitari. Analoghi rischi di censura e criminalizzazione riguardano organizzazioni della società civile e persone attiviste impegnate nella difesa dei diritti umani.

“L’incorporazione della definizione di antisemitismo dell’Ihra nella legislazione nazionale rischia di soffocare il dibattito pubblico, la libertà accademica e l’azione della società civile, dando priorità alle relazioni politiche con lo stato d’Israele rispetto alla giustizia e limitando la capacità di chiamare le autorità israeliane a rispondere di crimini di diritto internazionale da esse commessi”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Amnesty International ha esortato pertanto le forze politiche a non approvare i disegni di legge che adottano la definizione di antisemitismo dell’Ihra. Tali iniziative generano una grave incertezza giuridica e finiscono per criminalizzare come antisemite critiche legittime alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse dal governo israeliano, compromettendo l’obiettivo stesso che dichiarano di perseguire.