“Negli stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un bambino autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri della sua comunità”.
(Art. 30 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
In passato, alcuni Stati, mossi dalla pretesa di tutelare le persone minorenni, hanno messo in atto pratiche legislative per separare le bambine e i bambini dal nucleo familiare di origine, considerando la loro cultura di appartenenza pregiudizievole per il loro sviluppo, solo perché diversa. In alcuni casi questo fenomeno ha raggiunto dimensioni notevoli e oggi, anche se molto ridimensionato, potrebbe non essere scomparso del tutto.
Testi a cura del Coordinamento Minori