Caso Abdul Rahman

21 Marzo 2006

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Afghanistan: il caso di Abdul Rahman evidenzia l’urgente necessità di una riforma giudiziaria

CS31-2006: 22/03/2006

Amnesty International ha chiesto oggi alle autorità afgane di impegnarsi urgentemente a intraprendere una riforma giudiziaria e a rispettare gli standard internazionali nel caso di Abdul Rahman, 41 anni, che rischia l’esecuzione per la sua conversione dall’Islam al Cristianesimo.

Abdul Rahman è stato incriminato da una corte di primo grado per essersi convertito al Cristianesimo oltre 15 anni fa, mentre lavorava a Peshawar (Pakistan) insieme a un’organizzazione non governativa che assisteva i rifugiati afgani. A quanto pare, l’accusa proverrebbe da alcuni parenti dello stesso Abdul Rahman e avrebbe forse origine in uno screzio legato all’affidamento di minori.

Nell’incriminare Abdul Rahman, la pubblica accusa si è basata sull’articolo 130 della Costituzione, che conferisce a tale organo giudiziario la facoltà di procedere a incriminazioni per presunti reati su cui non esiste una legge codificata ‘secondo la giurisprudenza Hanafi’. Lo stesso articolo, peraltro, chiede ai tribunali di agire ‘nell’ambito dei limiti della Costituzione’ e ‘in modo da servire la giustizia nel miglior modo possibile’.

L’articolo 7 della Costituzione, a sua volta, stabilisce che ‘lo Stato deve rispettare la Carta delle Nazioni Unite, i trattati internazionali e le convenzioni internazionali che l’Afghanistan ha sottoscritto e la Dichiarazione universale dei diritti umani‘.

In quanto Stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr), il governo di Kabul è vincolato al rispetto dell’articolo 18 che prevede che ‘ogni persona dovrà avere il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione‘ e che ‘tale diritto dovrà comprendere la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta’. Nel suo Commento generale a questo articolo, il Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato che ‘la libertà di avere o adottare una religione o un credo comporta necessariamente la libertà di scegliere una religione o un credo e comprende il diritto di cambiare religione o credo o di adottare una visione atea, così come quello di mantenere la propria religione o credo‘. Il Comitato ha inoltre aggiunto che ‘le minacce fisiche o le sanzioni penali per costringere un credente o un non credente ad aderire a una fede religiosa, a cessare di credere in una religione o a convertirsi’ sono proibite.

Amnesty International ritiene che, affinché si possa ‘servire la giustizia nel miglior modo possibile’ (come richiesto dall’articolo 130 della Costituzione afgana), le autorità debbano assicurare che gli standard internazionali di giustizia, comprese le norme sui diritti umani, abbiano un rilievo di primo piano, come del resto viene garantito dall’articolo 7 della Costituzione.

Se Abdul Rahman è stato incriminato solo sulla base del suo credo religioso, Amnesty International lo considererà prigioniero di coscienza e chiederà il suo immediato e incondizionato rilascio. Le accuse nei suoi confronti dovranno essere ritirate e gli dovrà essere fornita protezione nei confronti di eventuali rappresaglie provenienti dalla sua comunità di appartenenza.

La pena di morte è una punizione estrema, crudele, inumana e degradante, cui Amnesty International si oppone incondizionatamente in tutti i casi. Le condanne a morte inflitte dai tribunali di primo grado devono essere riesaminate da un tribunale di grado superiore e poi sottoposte al presidente Karzai, prima di essere eventualmente eseguite.

FINE DEL COMUNICATO                                                    Roma, 22 marzo 2006

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