“Referendum” nei territori ucraini occupati dalla Russia, evidente violazione del diritto internazionale

23 Settembre 2022

Photo by Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

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Commentando la notizia dell’inizio delle operazioni di “voto” nelle aree delle regioni ucraine occupate dalla Russia di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia circa l’adesione o meno alla Russia, il vicedirettore di Amnesty International per l’Europa orientale e l’Asia centrale Denis Krivosheev ha diffuso questa dichiarazione:

“Questi cosiddetti ‘referendum’ sono uno stratagemma per annettere illegalmente territori ucraini occupati dalla Russia. Il loro esito potrebbe costituire un’ulteriore escalation della guerra di aggressione contro l’Ucraina e un altro segnale del profondo disprezzo del Cremlino per il diritto internazionale e per i diritti delle popolazioni sotto occupazione. La Quarta Convenzione di Ginevra vieta espressamente l’annessione di territori occupati e altre azioni, da parte della potenza occupante, che privino una popolazione occupata dei benefici previsti dalla stessa Convenzione”.

“I cosiddetti ‘referendum’, qualsiasi esito la Russia rivendichi e qualsiasi annessione da parte della Russia potrà derivarne, non hanno alcuna validità ai sensi del diritto internazionale e non cambieranno lo status giuridico dei territori che la Russia sta occupando”.

“La Russia deve rispettare gli obblighi che le derivano dall’essere potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario e porre fine a ogni azione illegale. Deve cessare immediatamente la sua aggressione contro l’Ucraina. Tutti i responsabili di crimini di diritto internazionale, crimini di guerra compresi, dovranno essere sottoposti alla giustizia”. 

L’articolo 47 della Quarta Convenzione di Ginevra prescrive:

“Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione alle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso”.