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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4569/2020, ha definitivamente rigettato l’appello che avevamo presentato con Asgi insieme a ECRE, ICJ e Differenza Donna Ong per contestare le legittimità dell’impiego di 2,5 milioni di euro del “Fondo Africa” destinati al sostegno operativo alle autorità libiche nella loro attività di controllo delle frontiere marittime.
“È grave e paradossale che la cooperazione con le autorità libiche, che comporta una sistematica violazione dei diritti umani ed in particolare del diritto di asilo, finisca per essere legittimata dal finanziamento del lavoro delle organizzazioni internazionali in Libia che, come noto, non hanno alcun impatto effettivo sulla situazione dei migranti bloccati nel Paese” hanno affermato in una nota congiunta gli Avv.ti Salvatore Fachile e Antonello Ciervo che hanno rappresentato Asgi nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.
Il Governo italiano ha confermato che i 2,5 milioni sono stati impiegati in interventi di sostegno alle autorità costiere libiche, tra cui la rimessa in efficienza di quattro motovedette, l’acquisto di pezzi di ricambio per i natanti e la formazione di personale di bordo, sostenendo però che tali interventi sono in linea con la finalità di cooperazione con i paesi interessati dai flussi migratori e con il diritto internazionale.
Al contrario, nell’appello rilevavamo che tale intervento avrebbe fornito strumentazione anche militare alle autorità costiere libiche notoriamente impegnate in attività di intercettazione in mare, anche con metodi violenti, di rifugiati e migranti in fuga dalla Libia, risultanti poi nel loro trattenimento illegale in luoghi di tortura, quali i centri di detenzione libici.
“Se da un lato – proseguono gli avvocati – a livello giuridico la tesi appare tutt’altro che condivisibile, a livello politico evidenzia la necessità che l’opinione pubblica si interroghi sulle reali ricadute dell’intervento umanitario. Sono ormai noti i legami tra la Guardia costiera libica e le organizzazioni criminali e le violente modalità con cui i migranti vengono intercettati e riportati nel paese ed è evidente che alla luce di tali circostanze la strategia italiana dovrebbe essere valutata“.
Il Supremo collegio ha ritenuto – nel complesso – legittimo l’intervento italiano in Libia in quanto oltre a fornire “assistenza tecnica alle Autorità preposte al controllo delle frontiere per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, ha mirato anche al miglioramento delle condizioni di protezione e umanitarie dei centri in Libia a favore dei migranti e dei rifugiati“.
Grande attenzione dei giudici è stata rivolta alle attività svolte dalle organizzazioni internazionali in Libia, finanziate dal governo italiano anche nell’ambito della politica estera dell’Unione Europea.
Le organizzazioni internazionali – Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) – che operano in Libia sono infatti indicate come soggetti garanti del miglioramento delle condizioni di detenzione e di fuoriuscita regolare dal territorio libico dei rifugiati e migranti, tanto che il loro intervento è idoneo a controbilanciare eventuali effetti negativi derivanti dall’equipaggiamento delle autorità libiche.
“È una sentenza deludente, che ignora la realtà – ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia –. Il Consiglio di Stato si limita a richiamare, delle misure contestate, le finalità astratte meramente dichiarate dal Governo italiano, senza tenerne in considerazione gli effetti concreti consistenti in violazioni del diritto di asilo, detenzione arbitraria e ampia diffusione della tortura – fenomeni la cui esistenza, peraltro, non è contestata dalle stesse autorità italiane. Ed è una sentenza altresì povera di argomenti, che non affronta adeguatamente il tema, approfondito negli interventi ad adiuvandum, della responsabilità internazionale dell’Italia per avere tenuto, in piena consapevolezza e senza prevedere condizioni, condotte che hanno aiutato e assistito le agenzie libiche a violare i diritti umani di rifugiati e migranti“.
La decisione sul punto osserva come “pur in assenza di un’adesione alla Convenzione di Ginevra” siano Oim ed Unhcr a prendersi cura dei cittadini stranieri in Libia tanto che è incontestato che “la [loro] presenza in Libia abbia contribuito alla realizzazione di una solida rete di assistenza a favore dei migranti presenti nel paese. Le due organizzazioni si sono infatti prodigate con varie attività di protezione e assistenza, in buona parte finanziate anche dall’Italia con il Fondo Africa“.
Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le numerose prove addotte nel corso del procedimento dalle associazioni appellanti non siano state sufficienti a dimostrare che “il supporto italiano alle forze libiche sarebbe stato quasi certamente destinato a rafforzare comportamenti e azioni costituenti illecito internazionale“.
“Le motivazioni della sentenza destano forte preoccupazione e generano amarezza perché non valutano in alcun modo l’impatto degli atti impugnati sui diritti fondamentali delle donne, ragazze e bambine come imposto, al contrario dalle norme per la prevenzione della violenza di genere e della tratta di esseri umani. Viene così legittimata, infatti, la cooperazione con le autorità libiche per il controllo e la repressione dei flussi alle frontiere che contribuisce a peggiorare la condizione delle migranti“, ha sottolineato Teresa Manente, avvocata responsabile dell’Ufficio legale di Differenza Donna Ong e che ha rappresentato l’Ong femminista intervenuta nel giudizio.
“Come noto, le donne che rimangono intrappolate in Libia sono esposte alle più efferate violenze riportando traumi che non possono e non devono essere ignorati“, ha concluso Elina Ercoli, presidente di Differenza Donna Ong.