Diritto di difesa: il tema della XVIII giornata mondiale contro la pena di morte

9 Ottobre 2020

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

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Dal 2003, il 10 ottobre di ogni anno la Coalizione mondiale contro la pena di morte si rivolge ad associazioni, reti, attivisti e istituzioni per diffondere informazioni e appelli e mobilitare l’opinione pubblica in favore dell’abolizione della pena capitale.

Nel corso degli anni, la Giornata mondiale ha aumentato la sua portata ed è diventata un punto di riferimento per la campagna globale contro la pena di morte. Questa iniziativa è seguita da “Cities for Life“, il 30 novembre, quando città di ogni parte del mondo illuminano edifici simbolici per celebrare la prima abolizione della pena di morte da parte del Granducato di Toscana, nel 1786.

Il tema della Giornata mondiale contro la pena di morte di quest’anno è il diritto a un’efficace rappresentanza legale. Molti processi che terminano con una condanna alla pena capitale sono segnati, infatti, dalla scarsa qualità della difesa dell’imputato o dall’impossibilità di assicurargli una difesa efficace.

Ma a che punto siamo?

Il numero degli stati che hanno abolito la pena di morte o che comunque non eseguono da tempo condanne a morte è di 142: di questi, ben 107 sono abolizionisti totali e il prossimo sarà il Kazakhistan.

Un continente, l’Oceania, è libero dalla pena di morte. Lo sarebbero anche l’Europa e le Americhe, se non fosse per la Bielorussia e gli Stati Uniti d’America, dove quest’anno il presidente Trump ha deciso di ridare via libera alle esecuzioni federali dopo una sospensione di 17 anni.

Resta gravissima la situazione in Cina, dove i dati sulla pena di morte continuano a essere considerati un segreto di stato, mentre tre stati del Medio Oriente – Iran, Iraq e Arabia Saudita – si collocano da anni tra i primi cinque stati per numero di esecuzioni.

L’Africa sub-sahariana fa passi avanti. Alla fine dello scorso anno la Corte africana dei diritti e dei popoli si è pronunciata contro l’obbligatorietà della pena capitale, ribadendo il principio della discrezionalità del giudice.